03 settembre 2026 | 17.05
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La Procura militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari, dopo l’esposto del sindacato dei militari sulla presenza di appartenenti alle Forze Armate nella struttura organizzativa di ‘Futuro Nazionale’, il partito del generale Roberto Vannacci. Il procuratore militare Marco De Paolis, richiamando anche notizie provenienti da autorevoli media internazionali, ha disposto “verifiche per accertare l’eventuale sussistenza di fatti rilevanti per la giurisdizione militare e riguardanti personale soggetto a tale competenza”.
“In relazione alle notizie diffuse da alcuni organi di informazione, si rende necessario precisare che la Procura Militare di Roma non ha avviato alcuna indagine nei confronti del generale Roberto Vannacci per la presunta ricostituzione del partito fascista, né ha indicato tale ipotesi quale oggetto degli accertamenti disposti”, afferma la procura militare. La stessa Procura, “nel motivare la propria decisione, ha infatti precisato che si è ritenuto opportuno disporre ‘accertamenti preliminari tesi a chiarire in quale contesto debbano essere inquadrati i fatti e a verificare la sussistenza di eventuali fattispecie di interesse di questo Ufficio’, rilevando inoltre che ‘la genericità di quanto evidenziato non consente – allo stato – di procedere a formali iscrizioni nel registro di cui all’art. 335 cpp’. Si tratta di un passaggio inequivocabile: non è stata disposta alcuna formale iscrizione nel registro delle notizie di reato, né risulta avviata un’indagine penale nei confronti del generale Vannacci”.
“È inoltre necessario precisare – prosegue la nota – che nell’esposto presentato alla Procura Militare dal Sindacato dei Militari non viene formulata alcuna ipotesi di ricostituzione del partito fascista e non viene fatto alcun riferimento alla legge Scelba. Gli accertamenti disposti dalla Procura riguardano, come espressamente indicato nel suo comunicato, la posizione di appartenenti alle Forze Armate all’interno della struttura organizzativa di Futuro Nazionale, allo scopo di verificare l’eventuale sussistenza di fatti di stretta competenza della giurisdizione militare”.
“Pertanto, il titolo secondo cui la ‘Procura Militare avvia indagine su Vannacci’ per la ‘ricostituzione del partito fascista’ è una rappresentazione che non trova alcun riscontro negli atti della Procura”, prosegue la nota. “Si sta infatti attribuendo all’autorità giudiziaria un’indagine che non risulta essere stata avviata, un’ipotesi – quella della ricostituzione del partito fascista – che non è contenuta nell’esposto alla Procura Militare e un’iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p. che la stessa Procura afferma espressamente di non aver effettuato. La distinzione non è formale, ma sostanziale. E, considerata la gravità dell’accusa evocata, non può essere ignorata né trasformata in un titolo giornalistico che presenta come fatto accertato ciò che, negli atti ufficiali, semplicemente non risulta”, conclude la nota della procura militare.
La difesa di Vannacci
“Per quanto ci è stato precisato, gli accertamenti della Procura militare non riguarderebbero l’ipotesi di ricostituzione del disciolto partito fascista, come inizialmente riportato dalla stampa, ma il fatto che alcuni militari in servizio ricoprirebbero cariche in seno a Futuro Nazionale. Anche in questa diversa prospettiva, nei fatti descritti non è ravvisabile alcuna fattispecie di reato, né comune né militare. L’eventuale questione potrebbe, al più, essere posta sul piano disciplinare, ma non certamente su quello penale, in assenza di una specifica norma incriminatrice”, afferma l’avvocato Giorgio Carta, difensore del generale Roberto Vannacci.
“In realtà, nessuna disposizione di legge vieta espressamente a un militare in servizio di assumere un incarico all’interno di un partito politico. Tale divieto è stato ricavato in via interpretativa dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5845 del 2017: una conclusione che personalmente non condivido – prosegue il penalista – e che non rappresenta neppure l’unico orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa. In senso diverso si erano infatti pronunciati, tra gli altri, il Tar Umbria con la sentenza n. 409 del 2011 e il Tar Piemonte con la sentenza n. 1127 del 2016, successivamente riformata dal Consiglio di Stato. In ogni caso, anche volendo seguire l’interpretazione più restrittiva, la sua eventuale violazione non potrebbe costituire illecito penale senza una precisa fattispecie incriminatrice. Siamo pertanto assolutamente sereni e confidiamo che gli accertamenti si concludano rapidamente con l’archiviazione”, conclude il difensore di Vannacci.






